Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
(Supplemento ordinario n. 163/L alla G.U. n. 203 del 30.8.1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 15
marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in
particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTI
l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri , adottata nella riunione del 4 giugno 1999; SENTITE le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; ACQUISITO il
parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n.59; VISTA la deliberazione del Consiglio
dei ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; SULLA
PROPOSTA del Presidente del consiglio dei ministri
EMANA il seguente decreto legislativo
Articolo 1 (Oggetto)
- Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta
con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9
della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione,
il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di
agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.
- In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti
locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da
conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2 (Ministeri)
- A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
- Ministero degli affari esteri
- Ministero dell'interno
- Ministero della giustizia
- Ministero della difesa
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero delle attività produttive
- Ministero per le politiche agricole e forestali
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Ministero per i beni e le attività culturali
- I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché
per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo,
le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto,
nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
- Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle
agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di
indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo
n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
- I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i
rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie
internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
TITOLO I L'ORGANIZZAZIONE DEI
MINISTERI
Articolo 3 (Disposizioni generali)
- I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei
seguenti ministeri:
- Ministero dell'interno
- Ministero della giustizia
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero delle attività produttive
- Ministero per le politiche agricole e forestali
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello
nei seguenti ministeri:
- Ministero degli affari esteri
- Ministero della difesa
- Ministero per i beni e le attività culturali
Articolo 4 (Disposizioni sull'organizzazione)
- L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative
funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei
rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del
ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e
l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni
generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme
ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative
contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
- I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i
sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e
locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
- Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai
criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni.
- All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede
con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
- Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede
alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza
almeno biennale.
- I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
medesimi.
Articolo 5 (I dipartimenti)
- I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico
ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e
i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i
dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle
risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
- L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni
dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi
del ministro.
- Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
- Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il capo del dipartimento:
- determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del
ministro;
- alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia
ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico
interesse;
- svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e
di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
- promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti
dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi
attinenti al proprio dipartimento;
- adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di
personale all'interno del dipartimento;
- è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di
proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca
degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo
procedimento;
- è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi
conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
- Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono essere definiti ulteriori
compiti del capo del dipartimento.
Articolo 6 (Il segretario generale)
- Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto
da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del
segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio
sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui
al precedente articolo 4.
- Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito
l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle
dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione
amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli
indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli
uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.
Articolo 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro)
- La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione
di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono
regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
- I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri
che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di
definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche
e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività
di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la
ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
- organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di
diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del
decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad
essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati
mezzi finanziari, organizzativi e personali;
- organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del
Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo
la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio
normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la
semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri
organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio
di Stato;
- attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1
ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalità.
TITOLO II LE AGENZIE
Articolo 8
(L'ordinamento)
- Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente
decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di
interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.
Esse operano a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
- Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e
sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono
sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni
generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo
n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
- L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in
conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 di questo
decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
- Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio
dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in
conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia
anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 6
del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
- attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei
poteri e della responsabilità della gestione, nonché della
responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro
competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
- previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei
principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a
quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale
nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono
comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
- l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di
approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a
garantire l'autonomia dell'agenzia;
- l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da
raggiungere;
- l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni
per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
- l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
- definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il
ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli
obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della
missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti
da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento
dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione;
delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del
fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione
altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle
norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
- regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia
ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro
da deliberarsi da parte del ministro competente;
- previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra
gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso
di specifica professionalità; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del
ministro competente di concerto con quello del tesoro;
- istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di
gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
- determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle
esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna
agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal
ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze
funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello
inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei
criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni;
- facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e
proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con
quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove
richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
Articolo 9 (Il personale e la dotazione finanziaria)
- Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati
per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
- mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e
dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
- mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
- Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente
comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse
finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette
dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
- Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del
precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico
spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di
provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
- Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
- mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni,
secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
- mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le
amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
- mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale
scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto
dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Articolo 10 (Agenzie fiscali e di protezione civile)
- Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate,
anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e
del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro
istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.
TITOLO III L'AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
Articolo 11 (L'ufficio territoriale del governo)
- Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.
- Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di
competenza delle prefetture, assumono quelle ad esso assegnate dal
presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni
dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite
ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
- Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel
capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo.
- Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alla specificazione dei compiti
e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del
governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo,
dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da
quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio
territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da
esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e
funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con
particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da
parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di
amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito
provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di
provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il
reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza
funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni
dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di
competenza.
- Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della
difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e
delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui
compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il
titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una
conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili
delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio
territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una
conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture
periferiche regionali dello Stato.
TITOLO IV I MINISTERI
CAPO I IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Articolo 12 (Attribuzioni)
- Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici,
sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e
di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi,
definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica
internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni
internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle
convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di
gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto
internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza
della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal
Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni
politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione
allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei
lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in
relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati
dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.
- Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari
esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee
delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica
internazionale.
- Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le
funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato
italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative
politiche.
Articolo 13 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in direzioni generali in numero non
superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
- Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva
di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di
settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
CAPO II IL MINISTERO DELL'INTERNO
Articolo
14 (Attribuzioni)
- Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione
e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali
esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di
ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione
incendi.
- Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli
enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di
collaborazione con gli enti locali;
- tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento
delle forze di polizia;
- amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza
generale di governo sul territorio;
- tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
- Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del
fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente,
ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai
sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.
- Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Articolo 15 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a quattro.
- L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici
territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di
rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e
dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
CAPO III IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Articolo
16 (Attribuzioni)
- Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
- Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso
attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia
di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti
con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti
i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi
notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.
- Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti
concernenti le seguenti aree funzionali:
- servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione
amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale;
attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue
competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di
interventi normativi nel settore di competenza;
- organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione
amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti
anche informatici necessari; attività relative alle competenze del
ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
- servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione
amministrativa del personale e dei beni della amministrazione
penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle
misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive;
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
- servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti
assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di
minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi
relativi.
- Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni
della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Articolo 17 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.
Articolo 18 (Incarichi dirigenziali)
- Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i
magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori
e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici
possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
- Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i
magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche
gli altri soggetti elencati al comma 1.
Articolo 19 (Magistrati)
- Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico
della magistratura e destinati al ministero non deve superare le 50
unità.
CAPO IV IL MINISTERO DELLA DIFESA
Articolo
20 (Attribuzioni)
- Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della
pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze,
pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
- Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti
concernenti le seguenti aree:
- area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree,
pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con
i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni
comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle
decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli
altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro
strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione
e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela
ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su
disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di
pubbliche calamità;
- area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli
armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale;
conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento
militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative;
affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del
personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed
aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate;
lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e
reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo,
approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di
studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e
privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area tecnico industriale.
Articolo 21 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in direzioni generali in numero non
superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.
- Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio
1997, n. 25 e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 28
novembre 1997, n. 459 e 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
Articolo 22 (Agenzia Industrie Difesa)
- E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9,
l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della
difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi
specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r),
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire
unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della
difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del ministro della
difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso
ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le
risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
- Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che
regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto
del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini
di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le
modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità
produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro
alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
CAPO V IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Articolo 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni)
- È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
- Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio,
programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa
pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo
sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione.
Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e
le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
- Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle
finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
Articolo 24 (Aree funzionali)
- Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
- politica economica e finanziaria, con particolare riguardo
all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e
internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema
creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e
di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni
azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista
e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;
- politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare
riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi
gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e
flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli
adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario
previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione
degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative
ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone
gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
- programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica
degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e
delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di
commercio, particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di
programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi
strutturali comunitari;
- politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui
all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte
inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale,
comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento,
indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie
fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato,
al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo
della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione
istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste
dalla legge in materia di demanio, patrimonio dello Stato, catasto e
conservatorie dei registri immobiliari.
- amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e
comuni del ministero, con particolare riguardo alle attività di
promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e
dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro
e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse
necessarie all'attività delle commissioni tributarie.
Articolo 25 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.
- Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Articolo 26 (Riforma del ministero delle finanze)
- In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle
finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede,
anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle
finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato
trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e
con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.
CAPO VI IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Articolo 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni)
- E' istituito il ministero delle attività produttive.
- Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e
mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti
agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,
acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con
l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste,
telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per
il commercio elettronico.
- Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni,
del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano
attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri,
agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate
ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
- Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e
il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del ministero della sanità, del ministero del
lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
- Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.
Articolo 28 (Aree funzionali)
- Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
- sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica
industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione
di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione
commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva,
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle
attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese,
ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza
della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte;
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e
mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e
valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro
valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei
principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla
promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle
attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi
comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le
rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;
brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori;
determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti
industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro,
con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle
macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività
sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari;
autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le
macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli
enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di
certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e
diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
- commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico:
indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli
scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli
accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi
economici e finanziari internazionali e con le istituzioni
multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione
all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo
svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività
della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero;
rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di
promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle
iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività
produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte
salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria
assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze;
vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito
all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli
investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista
nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto
l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle
autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme
le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei
materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della
produzione italiana all'estero; promozione della formazione
professionale dei soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
- comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel
settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio
universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo
della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e
telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il
concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni,
al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad
uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni; alla vigilanza sulla osservanza delle
normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla
emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla
sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con
particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai
contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle
concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla
emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul
rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e
produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative
volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche
interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie
dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di
normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione
ed omologazione nel settore; coordinamento della ricerca applicata per
le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per
l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.
Articolo 29 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere
superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel
precedente articolo.
- Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici
territoriali del governo, nonché, sulla base di apposita convenzione,
degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle regioni e degli enti locali.
Articolo 30 (Attribuzioni di funzioni ad altri
ministeri)
- Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza
delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente
esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse
relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Articolo 31 (Agenzia per le normative ed i controlli
tecnici)
- E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
- Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di
conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie
di spettanza del ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato, degli enti pubblici da essi vigilati. Spetta, inoltre,
all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli
organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei
prodotti.
- Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative
tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle
materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione
ministeriale.
- In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
- rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici;
- determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di
omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le
autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e
manutenzioni.
- Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può
stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli
uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla
base di apposita convenzione.
- Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che
svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le
relative risorse sono assegnati all'agenzia.
Articolo 32 (Agenzia per la proprietà industriale)
- E' istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
- L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei
brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di proprietà industriale.
- Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla
commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29
giugno 1939, n.1127, e successive modificazioni.
- Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può
stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli
uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla
base di apposita convenzione.
- Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate
all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.
CAPO VII IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
Articolo 33 (Attribuzioni)
- Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro
per le politiche agricole e forestali e ministero per le politiche
agricole e forestali.
- Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
- Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal
predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le
funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
- agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica
agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacultura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed
internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche
relative all'attività di pesca e acquacultura, in materia di gestione
delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e
di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi
internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed
internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al
Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA),
sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario,
compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi
pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione
del 7 luglio 1995;
- qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli
organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e
valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e
delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione
- attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui
all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso
agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché
lotta alla concorrenza sleale.
Articolo 34 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a due.
CAPO VIII IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
Articolo 35 (Istituzione del ministero e
attribuzioni)
- E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
- Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela
delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento
e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile;
risorse idriche.
- Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e
i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o
agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.
Articolo 36 (Aree funzionali)
- Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
- promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e
internazionali; sorveglianza, monitoraggio e controllo nonché
individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e
sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo;
- valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai
rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica;
interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio
ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
- assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree
naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della
flora; difesa del suolo; polizia ambientale; polizia forestale
ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali
dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie
esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna
protette da accordi e convenzioni internazionali;
- gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione
dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.
Articolo 37 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
- Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo
di cui all'articolo 11.
Articolo 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici)
- E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
- L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione
e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
- All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione
di quelle del servizio sismico nazionale.
- Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale
dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri
il coinvolgimento delle regioni previsto dall'articolo 110 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie
regionali sono disciplinati dall'articolo 03, comma 5, del decreto legge
4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
- Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio
dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.
Articolo 39 (Funzioni dell'agenzia)
- L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
- la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima
con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e
delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n.
183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui
all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 40 (Abrogazioni)
- Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
- l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n.
496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
CAPO IX MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Articolo 41 (Istituzione del ministero e attribuzioni)
- E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e
al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali
e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia
abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e
viabilità.
- Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e
i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della
navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso
la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni
caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 42 (Aree funzionali)
- Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti
elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere
pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di
trasporto;
- edilizia residenziale; aree urbane;
- navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio
marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque
interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate del
sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei
trasporti terrestri.
- Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio,
controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di
vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla
concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Articolo 43 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
- Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo,
dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle
capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto
dell'articolo 11.
Articolo 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture)
- E' istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
- L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
- alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza dei trasporti terrestri;
- alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto
fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni
generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se
svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del
comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione
per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;
- alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui
all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio
1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme
di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi
relativi ai sistemi di trasporto;
- alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di
sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti
presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
- Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità
dei sistemi di trasporto.
- All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in
materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle
esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere
marittime.
- Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della
navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni
ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il
relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
- L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello
regionale.
CAPO X IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Articolo 45 (Istituzione del ministero e
attribuzioni)
- E' istituito il ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
- Nell'ambito e con finalità di gestione integrata dei servizi
socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona
umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche
sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di
tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario
nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro,
igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema
previdenziale.
- Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
nonché le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante
presso la presidenza del consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in
materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma
1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari
regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e
seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza del
consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresì le funzioni di
vigilanza spettanti al ministero del lavoro, a norma dell'articolo 88,
sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
- Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle
materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari
esteri, in materia tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal
ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del
personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni
governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e
previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e
assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal
ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia
di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di
lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione
internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze
sociali. Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in
materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
Articolo 46 (Aree funzionali)
- Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
- ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie
umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione,
diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di
rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
- tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza
sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida
e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a
prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni
sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio
sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei
luoghi di lavoro;
- politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della
politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete
degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle
strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli
enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali,
coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per
la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e
per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e
tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui
patronati;
- politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori:
indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle
politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle
persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento delle
politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei
flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con
organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del
lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di
sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti
industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie
e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul
lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato
ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro
degli italiani all'estero.
Articolo 47 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di
cui al precedente articolo 46.
- Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri del lavoro
e previdenza sociale e della sanità sono attribuite agli uffici
territoriali del governo di cui all'articolo 11 del presente decreto.
Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e
veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite
convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero
in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
- Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle
pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991,
n.125.
Articolo 48 (Istituto superiore di sanità e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)
- L'Istituto superiore di sanità (ISS) è l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie
di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare,
l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la
salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di
informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e
formazione in materia di tutela della salute e tutela
igienico-sanitaria.
- L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi
tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il
ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
conferite loro dalla normativa vigente.
- Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di
amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il
collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede
con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto
legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I
regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
CAPO XI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
Articolo 49 (Istituzione del ministero e
attribuzioni)
- E' istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
- Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di
istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
- Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica
istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle
istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui
all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero
esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica
istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.
Articolo 50 (Aree funzionali)
- Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
- istruzione non universitaria: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato
giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per
l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle
innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai
paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema
formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11
gennaio 1996, n.23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed
all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
- compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e
tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario
e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento,
normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di
ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle
norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione
universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale
del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali
stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR;
completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado
universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso
all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative
all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e
negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi
nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della
ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le
agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e
all'integrazione con la ricerca pubblica.
Articolo 51 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui
all'articolo 50.
CAPO XII IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
Articolo 52 (Attribuzioni)
- Il ministero per i beni e le attività culturali esercita le
attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e
ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma
1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
- Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria,
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione
delle attività culturali.
Articolo 53 (Aree funzionali)
- Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza
statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali;
promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali,
cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante),
anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche,
radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei
servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura
urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed
alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e
sull'Istituto del credito sportivo.
Articolo 54 (Ordinamento)
- Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali,
coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.
- L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle
soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle
biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
- Nell'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n, 368,
sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a
statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai
dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della
regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della
soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora
indicato come soprintendente regionale.";
- nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito
al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del
ministero nella regione.";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il soprintendente
regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i
quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di
iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e
segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1
giugno 1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 1.".
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
CAPO I PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN
VIGORE
Articolo 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore)
- A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo
costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non
sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze,
- il ministero delle attività produttive, - il ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, - il ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, - il ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
b) sono soppressi: - il
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle finanze, - il ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, - il ministero del commercio con
l'estero, - il ministero delle comunicazioni, - il dipartimento
per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri, - il
ministero dell'ambiente, - il ministero dei lavori pubblici, -
il ministero dei trasporti e della navigazione, - il dipartimento
per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - il
ministero del lavoro e della previdenza sociale, - il ministero
della sanità, - il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero della pubblica
istruzione, - il ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
- Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il
ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente
la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia
e il ministro e il ministero delle politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e
forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
- Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi
del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri,
in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
- Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già
adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
- Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano
applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
- Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle
disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del
presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di
cui al comma 1.
- Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato
per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo
11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore
agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono
trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero
dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il
trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente
è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
- All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono
sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome".
CAPO II RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E
DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE
SEZIONE I (MINISTERO DELLE FINANZE)
Articolo 56 (Attribuzioni del ministero delle finanze)
- Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
- analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro
attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle
scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e interna-zionale;
- predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e
di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il
conseguimento degli obiettivi fissati;
- indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle
agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse
attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza
attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano
funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
- coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e
salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta
collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie
fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);
- coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite
strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi
del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema
informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;
- comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione
pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione
tribu-taria;
- amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo
svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale
delle commissioni tributarie.
- Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e
finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il
coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle
attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse
è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze
per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione
fiscale.
- Nell'esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed
attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il
coordinamento con le loro attività.
Articolo 57 (Istituzione delle agenzie fiscali)
- Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle
entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da
altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate,
l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del
demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali
sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che
vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di
ciascuna agenzia.
- Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie
fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi
spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento
dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.
Articolo 58 (Organizzazione del ministero)
- Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra
dire-zione politica e gestione amministrativa.
- Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico
dipartimento.
- L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni
organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 59 (Rapporti con le agenzie fiscali)
- Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in
coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento,
determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli
sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della
gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni
nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento
di indirizzo è trasmesso al Parlamento.
- Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di
indi-rizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una
convenzione, con la quale vengono fissati:
- i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da
rispettare;
- le strategie per il miglioramento;
- le risorse disponibili;
- gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare
l'andamento della gestione.
- La convenzione prevede, inoltre:
- le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i pro-cessi e l'uso delle risorse. Le informazioni
devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali
da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta
dall'agenzia;
- le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il
profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza
nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti
con i contribuenti.
- Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate
su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per
ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
- gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte
dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei
vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti
programmati;
- la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi
della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento
dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta
all'evasione effettivamente conseguiti.
- Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione
o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del
codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali
all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite ; a tal fine,
può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base
alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono
la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.
Articolo 60 (Controlli sulle agenzie fiscali)
- Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale
la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto
legislativo.
- Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai
regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il
funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle finanze
che, nei dieci giorni suc-cessivi alla ricezione, può richiedere di
sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro può
chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le
ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439.
- Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle
agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
SEZIONE II LE AGENZIE FISCALI
Articolo
61 (Principi generali)
- Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
- In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e
dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia
regolamen-tare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria.
- Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche
ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e
trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel
perseguimento delle rispettive missioni.
- La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria
delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n.
259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni
fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli
statuti delle agenzie fiscali.
Articolo 62 (Agenzia delle entrate)
- All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni
concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempi-mento degli obblighi fiscali sia
attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli
diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
- L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi
alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi
di-retti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte,
diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento
delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione
in base alla legge o ad apposite con-venzioni stipulate con gli enti
impositori.
- In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce
con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.
Articolo 63 (Agenzia delle dogane)
- L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti
doga-nali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle
accise sulla produzione e sui consumi, operando in stretto collegamento
con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di
armonizza-zione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia
spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle
dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai
trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni
internazionali.
- L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali
di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
- In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce
con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.
Articolo 64 (Agenzia del territorio)
- L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi
al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle
conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire
l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale
sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli
utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla
fun-zione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di
diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con
gli enti locali per favori-re lo sviluppo di un sistema integrato di
conoscenze sul territorio.
- L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con
le associazioni degli enti locali, i servizi rela-tivi alla tenuta e
all'aggiornamento del catasto.
- L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i
connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
- Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto
legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri
nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
Articolo 65 (Agenzia del demanio)
- All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni
immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne
l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e
del patri-monio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a
fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con
criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche
mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione
ordinaria e straordinaria di tali immobili.
- L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni
immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può
avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di
apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'agenzia del territorio.
Articolo 66 (Statuti)
- Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo,
nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo
ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle
finanze.
- Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione
dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo
interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al
funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione
con le organizzazioni sindacali.
- L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è
stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della
conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità
operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il
soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con
i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.
Articolo 67 (Organi)
- Sono organi delle agenzie fiscali:
- il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza
nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell'agenzia;
- il comitato direttivo è composto da un numero massimo di sei
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede.
- il collegio dei revisori dei conti.
- Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del
ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di
cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica
o privata.
- Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con
decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del
consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze. Metà dei
componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni
pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera
l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti dei principali
settori dell'agenzia.
- Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due
membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori
contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto
con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita
le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto
applicabile.
- I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività
professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o
imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
- I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con
decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e so-no posti a
carico del bilancio dell'agenzia.
Articolo 68 (Funzioni)
- Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i
provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente
decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
- Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo
statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e
con-suntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio
dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori
al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione
del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei
dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e
periferico.
Articolo 69 (Commissario straordinario)
- Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella
convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di
manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice
dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con
decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del
ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario,
il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e
dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo
dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano
le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
- La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere
prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del
commissario sono nominati il direttore e il comitato direttivo
subentranti.
Articolo 70 ( Bilancio e finanziamento)
- Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
- i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59
del pre-sente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
- i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non
rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;
- altri proventi patrimoniali e di gestione.
- I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati
ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono
accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta
ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
- Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito
per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di
accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta
eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per
la gestione del servizio di tesoreria.
- In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a)
del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio
iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate
all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.
- Il comitato direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è
sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni
dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle
disposizioni generali in mate-ria di contabilità pubblica e anche
prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
- Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti
le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere
pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse
finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate
proprie delle agenzie fiscali.
Articolo 71 (Personale)
- Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali
è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che
regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto
di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
- Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento
nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali,
con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
- Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del
direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed è sottoposto al
ministro vigilante se-condo le disposizioni dell'articolo 60 del
presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i
principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
- disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per
l'aggiornamento e per la formazione professionale;
- fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente
dall'agenzia;
- determina le regole per l'accesso alla dirigenza.
Articolo 72 (Rappresentanza in giudizio)
- Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
SEZIONE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo
73 (Gestione e fasi del cambiamento)
- Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette
dipen-denze del ministro delle finanze, un'apposita struttura
interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale.
La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione
durante le fasi del cambiamento e fino al pieno fun-zionamento del
regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle
relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di
previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di
previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
- Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a defini-re e
rendere esecutive le fasi della trasformazione.
- Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presen-te decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i
comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro
delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
- Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali
le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordi-namento vigente,
vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di
essere esercitate dai dipartimenti del ministero.
- Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle
asse-gnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna
agenzia.
- I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con
decreto del ministro delle finanze.
- Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58,
comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla
disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili
con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare
quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive
integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105
e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12
della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e
modifiche.
Articolo 74 (Disposizioni transitorie sul personale)
- A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze,
tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e
distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie
fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in
conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto
legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni
ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi
quelli appartenenti ad uffici soppressi.
- Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di
cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di
lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le
relazioni sindacali.
- Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del
relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso
il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo
l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla
stipula del successivo contratto individuale direttamente con una
agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa
agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia
fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto
individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e
modificazioni.
- Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del
presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti
provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3
del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio
dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle
disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti
di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente
decreto legislativo al ministero.
- L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni
organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui
all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni
caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione
vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente
dai ministeri.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI POLITICHE
AGRICOLE
Articolo 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria)
- Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione
non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in
attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la
dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di
livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti
sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e
ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di
omogeneità, coerenza e completezza;
- eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato
ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di
supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni
strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare
riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione
ed affari economici.
- Relativamente alle competenze in materia di istruzione non
universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in
uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali
autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le
funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti
all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai
rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e
alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione
provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni
ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista,
con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie
territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della
realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli
uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del
regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche
regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale,
anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni
scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
- In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area
dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di
personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri
del 30 luglio 1996.
- Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il
ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche
con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del
presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e
funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità
amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è
altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione,
riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
Articolo 76 (Riordino degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi)
- Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità
giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel
quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito
regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti
scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici
dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni
scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma
10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento
e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre
agenzie educative.
- Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro
funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi
svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e
nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano
con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.
- L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli
IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione,
scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale
e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si
applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 77 (Disposizioni per l'università e la
ricerca)
- Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni
finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al
suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale
generale per funzioni strumentali.
Articolo 78 (Disposizioni per le politiche agricole)
- Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali,
il ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il
dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi,
sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello
dirigenziale generale.
CAPO IV AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo
79 (Agenzia di protezione civile)
- E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata
agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare,
amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
- All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti
tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti
dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione
civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal
servizio sismico nazionale.
- Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di
protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
- L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
- L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti,
che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 80 (Vigilanza)
- L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che
esercita poteri di indirizzo sull'attività dell'agenzia. Le
deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai
regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro
dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può
chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il
ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato
direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del
rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi
trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti
giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
- Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a
controllo preventivo.
Articolo 81 (Compiti)
- L'agenzia svolge compiti relativi a:
- la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui
all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da
sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio
dei ministri;
- l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione
degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato
di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative
a:
- l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei
piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento
per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;
- la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2
e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro
dell'interno;
- la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi
volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali
condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti
locali interessati;
- l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi
interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando
anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o
delle regioni;
- lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di
emergenza;
- l'attività di formazione in materia di protezione civile;
- la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei
rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei
fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio,
alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e
gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso
dell'evento o dell'allarme tempestivo;
- la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati
sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di
sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le
regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
- l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
- il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per
favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;
- la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed
internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e
prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della
pubblica incolumità.
- Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione
annuale sullo stato della protezione civile che il ministro
dell'interno presenta al Parlamento.
- Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
- per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di
protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo.
- L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto
tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le
amministrazioni pubbliche interessate.
- I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera
a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I
compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati
sentite le regioni.
Articolo 82 (Organi)
- Sono organi dell'agenzia:
- il direttore
- il comitato direttivo
- il collegio dei revisori dei conti
- Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza
tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le
iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a
fronteggiare le emergenze.
- Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo
presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività
dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza
unificata.
- Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni,
possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto
del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del
consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.
- Il collegio dei revisori dei conti è composto d un presidente, da
due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre
anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono
nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al
presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 83 (Commissione grandi rischi e comitato
operativo della protezione civile)
- Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della
protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
- La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge
attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di
previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta
dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente,
che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da
esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati
dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e
da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione
unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli
interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.
E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre
rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna
delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a
concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle
regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche
emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti
o amministrazioni.
- I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei
rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì
nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere
ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
- L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla
base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa
necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il
prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 84 (Fonti di finanziamento)
- Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
- un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive integrazioni e modifiche;
- trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per
calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
- trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare
oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze
trasferite all'agenzia;
- proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a
privati;
- proventi derivanti da entrate diverse.
- I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su
appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 85 (Personale)
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione
integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con
previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener
conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle
esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in
particolare, alla gestione delle emergenze.
- L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o
enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
- Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a
tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque
anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione
comparativa.
Articolo 86 (Primo inquadramento del personale)
- Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede
all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i
vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
- Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di
ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e
dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le
funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di
ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il
dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei
ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e
di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso
tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto
integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili
professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di
contrattazione.
- L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo
delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni
economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i
dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.
Articolo 87 (Norme finali e abrogazioni)
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia.
Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia
sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono
trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79,
comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
- Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di
cui all'articolo 8 della stessa legge.
CAPO V AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
Articolo 88 (Agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale)
- E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente
decreto, l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
- All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del
lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in
materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
- Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e
di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione
professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle
competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema
scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in
particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si
riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla
formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro,
l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di
formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi
integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al
conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca,
sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel
settore della formazione professionale.
- Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della
pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. E' altresì sentita la
Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un
organo a composizione mista Stato-regioni.
- L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del
ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva
competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti
ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati
dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di
vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della
pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.
- Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su
proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti
all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla
formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o
amministrazioni pubbliche.
- All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è
aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".
Articolo 89 (Disposizioni finali)
- Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le
variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto
legislativo.
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